Prescrizione, digitalizzazione, indagini preliminari, processo d’appello. Sono alcuni dei punti su cui intervengono gli emendamenti governativi proposti dal ministro della Giustizia, Marta Cartabia, e approvati ieri dal Consiglio dei ministri. Il testo sulla riforma della giustizia penale ora passerà alla Camera.
Prescrizione
Secondo l’attuale disciplina, il decorso dei termini che determina l’estinzione del reato (la prescrizione) si ferma dopo la sentenza di primo grado, sia in caso di condanna che di assoluzione. Ciò viene confermato nella riforma che si appresta ad essere discussa in parlamento, mentre si stabilisce una durata massima di due anni per i processi d’appello, e di un anno per quelli di Cassazione. Per i reati più gravi (per esempio associazione a delinquere semplice, di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, violenza sessuale, corruzione, concussione) si prevede un’ulteriore proroga, di un anno in appello e di sei mesi in Cassazione. Decorsi tali termini, interviene l’improcedibilità. Sono esclusi i reati imprescrittibili, puniti con ergastolo.
Digitalizzazione e processo penale telematico
Nel testo approvato dal Cdm si delega il Governo a rendere più efficiente e veloce la giustizia penale attraverso la digitalizzazione dei processi. Si prevede, poi, che il deposito degli atti e le notifiche possano essere effettuati telematicamente, con un conseguente notevole risparmio di tempo.
Indagini preliminari e udienza preliminare
Se gli elementi acquisiti in fase di indagini consentono una “ragionevole previsione di condanna”, la riforma prevede che il pubblico ministero possa chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato. L’udienza preliminare si limiterà a casi di reati di particolare gravità e, parallelamente, si estendono le ipotesi di citazione diretta a giudizio. Il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna.
Termini di durata delle indagini e discovery
Un’altra novità prevista nel testo ora da sottoporre al parlamento, riguarda la durata massima delle indagini preliminari, che sarà funzione della gravità del reato. Inoltre, alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esigenze specifiche di tutela del segreto investigativo, si prevede un meccanismo di discovery degli atti a garanzia dell’indagato e della vittima, anche per evitare la prescrizione del reato associato: il giudice per le indagini preliminari, in caso di stasi del procedimento, può intervenire chiedendo al pm di prendere una decisione.
Effetti dell’iscrizione della notizia di reato
Si prevede, inoltre, che l’iscrizione del nominativo di una persona nel registro delle notizie di reato (generalmente denominato “registro degli indagati”) non possa determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo, ciò in linea con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.
Appello
Si conferma in via generale la possibilità, per il pubblico ministero e per l’imputato, di presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento. Si recepisce il principio giurisprudenziale dell’inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi. Si prevedono limitate ipotesi di inappellabilità delle sentenze di primo grado, per esempio in caso di proscioglimento per reati puniti con pena pecuniaria e di condanna al lavoro di pubblica utilità.
Cassazione
La riforma introduce un nuovo mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Cassazione, per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. Inoltre, prevede la trattazione dei ricorsi con contradditorio scritto, salva la richiesta formulata dalle parti di discussione orale in pubblica udienza o camera di consiglio partecipata.
Procedimenti speciali
Nel caso del patteggiamento si prevede che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni (c.d. patteggiamento allargato), l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata, nonché alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare. In caso di giudizio abbreviato si prevede, tra l’altro, che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato.
Giudizio ordinario
In base alla riforma, qualora dovessero mutare il giudice o uno o più componenti del collegio, il giudice, in caso di testimonianza acquisita con videoregistrazione, potrà disporre la riassunzione della prova quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.
Querela
Nel testo approvato dal Cdm, si delega il Governo ad estendere la procedibilità a querela a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore nel minimo a due anni, salva la procedibilità d’ufficio, se la vittima è incapace per età o infermità.
Pena pecuniaria
Con la riforma si punta, poi, a razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie; a rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato; a prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l’effettiva riscossione e conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento.
Pene sostitutive delle pene detentive brevi
Si delega il Governo a effettuare una riforma organica della legge 689 del 1981, che preveda l’applicazione, a titolo di pene sostitutive, del lavoro di pubblica utilità e di alcune misure alternative alla detenzione, attualmente di competenza del Tribunale di sorveglianza. Le nuove pene sostitutive (detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria) saranno direttamente irrogabili dal giudice della cognizione, entro il limite di quattro anni di pena inflitta. È esclusa la sospensione condizionale. In questo modo, si garantisce maggiore effettività all’esecuzione
della pena.
In caso di reati meno lesivi
Per evitare di celebrare processi per fatti bagatellari, cioè quelli che per la loro minima lesività hanno minore rilevanza sociale e possono quindi essere repressi con sanzioni più lievi e tali da non prevedere la galera, si delega il Governo a estendere l’ambito di applicazione della causa di non punibilità (articolo 131 bis del Codice penale) ai reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni.
Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato
Tra i vari punti su cui si interviene, anche quello della messa alla prova, che permette all’imputato di partecipare a percorsi di giustizia riparativa prestando lavori di pubblica utilità. Si tratta di un istituto che solo il mese scorso è stato applicato 22.271 volte. Nella riforma si delega il Governo a estendere il suo ambito di applicazione a specifici reati, puniti con pena detentiva non superiore a 6 anni, che si prestino a percorsi di riparazione, e si prevede che la richiesta di messa alla prova dell’imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero.
Giustizia riparativa
Si delega il Governo a disciplinare in modo organico la giustizia riparativa. Si prevede l’accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni fase del procedimento, su base volontaria e con il consenso libero e informato della vittima e dell’autore e della positiva valutazione del giudice sull’utilità del programma in ambito penale. Si prevede la ritrattabilità del consenso, la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa e la loro inutilizzabilità nel procedimento penale.
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