La pandemia, l’eccessivo utilizzo della rete da parte dei minori, ha comportato un aumento esponenziale dello sfruttamento sessuale dei minori attraverso il web.

Sulla base dell’ultimo rapporto annuale di INHOPE – il network internazionale di 46 hotlines (piattaforme attraverso le quali è possibile segnalare materiale pedopornografico online) – nel 2018 ben 226.999 immagini e video sono risultati illegali, con un aumento percentuale del 51% rispetto al 2017. Il 91% di questi contenuti coinvolgeva bambini e bambine al di sotto di 13 anni; l’80% delle vittime era costituito da bambine e ragazze.

Inoltre, secondo gli ultimi dati del Telefono azzurro, il 9,6 % degli adescamenti di minori nel 2019 sono avvenuti online (l’anno precedente erano il 6%) e il deep web ha rappresentato l’area prediletta dai pedofili, che spesso si nutrono anche delle foto patinate dei minori.

Sulla pedopornografia online un dato allarmante è emerso dall’ultimo bilancio annuale della Polizia postale: nel 2020 si è registrato un incremento di circa il 110% rispetto al 2019 dei reati relativi allo sfruttamento sessuale e all’adescamento di minori online.

Come comportarsi

Occorre, alla stregua di questi dati allarmanti, riporre attenzione sui minori, avendo cura della loro infanzia e del corretto processo evolutivo, nonché dell’autodeterminazione sessuale, limitando al minimo le pubblicazioni dei minori in rete. In buona sostanza, bisogna evitare di pubblicare sui propri social immagini o contenuti vari ritraenti i minori. E, ancor più, bisogna osservare i propri figli nel loro percorso di crescita: un minore non correttamente informato e non tutelato dai propri genitori, o comunque da una figura di supporto, è preda semplice degli adescatori in rete.

Se per gli autori dei reati riguardanti lo sfruttamento sessuale dei minori corrispondono altrettanto pene proporzionate, grazie allo sforzo legislativo messo in campo nel tempo, non bisogna pensare che ciò sia bastevole per tutelare i minori, i quali una volta divenuti vittime di questo processo viziato, difficilmente ne riusciranno a venire fuori e non con pochi problemi di tipo psicologico, soprattutto in merito alla loro sana autodeterminazione sessuale.

Il reato, come riconoscerlo

Il reato di pedopornografia scatta tutte le volte in cui si assume una delle condotte di seguito esposte:

  • utilizzazione di minori di anni diciotto;
  • realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici, ovvero produzione di materiale pornografico;
  • reclutamento, ovvero induzione, di minori di diciotto anni a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici per trarne profitto;
  • distribuzione, divulgazione, diffusione, pubblicizzazione del materiale pornografico anche per via telematica, ovvero distribuzione o divulgazione di notizie finalizzate all’adescamento o sfruttamento di minori di diciotto anni;
  • cessione, anche a titolo gratuito, del materiale pornografico;
  • assistere ad esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di diciotto anni.

La norma quindi contempla un variegato ventaglio di condotte, proprio per evitare che alcune di esse, magari più lievi, restino impunite.

In ambito di pornografia minorile, è punita anche la condotta della detenzione di materiale pornografico, che prevede proprio la punizione del soggetto che detenga materiale pedopornografico, anche quando questo sia stata prodotto con il consenso dei minori coinvolti e l’agente non sia concretamente punibile per l’eventuale produzione del materiale detenuto. Non è ipotizzabile un concorso tra le fattispecie annoverate, in quanto nel caso di concorso astratto tra le fattispecie, in concreto verrà contestata la fattispecie più grave di pornografia minorile, per effetto della clausola di riserva in essa contenuta.

La “pornografia virtuale” si configura ogni qualvolta vengano pubblicate immagini “virtuali”, ossia immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica, non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni reali, quindi sia immagini parzialmente che immagini totalmente virtuali, purché il materiale sia stato realizzato, partendo un’immagine ritraente un minore realmente esistente.

Se il materiale virtuale realizzato non è legato ad un’immagine reale di un bambino realmente esistente ma magari consiste in un disegno o immagine che rappresenti bambini e adolescenti di fantasia, il soggetto agente non verrebbe punito per il reato di “Pornografia virtuale” ma per il reato di “pubblicazioni e spettacoli osceni” (art. 528 C.p.), attesa la riprovevolezza morale dei contenuti.

Come tutelare i minori

Una volta analizzate le diverse condotte che vengono punite nel nostro ordinamento interno, occorre chiedersi come occorre tutelarsi nel caso i nostri figli siano vittime e dunque persone offese da tali ipotesi di reati.

Bisogna, innanzitutto, entro i canonici termini di 90 giorni dalla commissione o conoscenza del fatto, sporgere denuncia-querela, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui propri figli minori, alle competenti autorità (carabinieri, polizia, polizia postale), chiarendo qualsiasi elemento sia utile per consentire l’individuazione dell’autore del reato.

E’ possibile, oltre alla classica denuncia-querela, segnalare i contenuti inadeguati attraverso il servizio Hotline, introdotto da Generazioni Connesse, al fine di raccogliere e dare corso a segnalazioni relativi a contenuti pedopornografici. Tuttavia, l’eliminazione dalla rete dei contenuti è un’operazione a volte vana, per non dire impossibile, e ciò comporterebbe una disponibilità immanente in rete di tali contenuti senza che possano essere eliminati del tutto. Per evitare circolazioni improprie di tali contenuti, come già evidenziato in precedenza, bisogna impegnarsi per evitare pubblicazioni di foto e in generale di materiale ritraenti i minori.

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