Da lunedì 6 dicembre non ci sarà più solo semplicemente il “green pass”. Per contrastare la diffusione del contagio da Covid19, a cambiare la vita sociale degli italiani interverrà il super green pass o green pass rafforzato, diverso dal green pass usato fino ad oggi che, tra l’altro, da lunedì sarà esteso a nuove attività e potrà essere etichettato come “green pass base”.
Il super green pass, ottenibile solo con vaccinazione e guarigione dal Covid19, sarà necessario in zona bianca e gialla per accedere a bar e ristoranti al chiuso, a spettacoli, a eventi sportivi, a feste, discoteche e a cerimonie pubbliche. In zona arancione ai possessori di questo certificato saranno consentiti gli spostamenti, la fruizione dei servizi e lo svolgimento di attività che sono invece limitati o sospesi dalla normativa vigente.
Il green pass ottenibile anche con un tampone negativo (il green pass base, per intenderci) sarà esteso a alberghi e altre strutture ricettive, ma anche per accedere agli spogliatoi per l’attività sportiva, al trasporto ferroviario regionale e al trasporto pubblico locale. “Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le verifiche possono essere svolte secondo modalità a campione”, prevede il decreto con cui sono state disposte le nuove regole, approvato lo scorso 24 novembre del Consiglio dei ministri.
Il provvedimento con le nuove misure sarà valido fino al 15 gennaio. Stabilisce anche la riduzione della durata della validità del certificato verde da 12 a 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale e introduce nuove misure sull’obbligo vaccinale.
Dal 15 dicembre estende dell’obbligo vaccinale al personale amministrativo della sanità, ai docenti e al personale amministrativo della scuola, a militari e forze di polizia e al soccorso pubblico. E per gli operatori sanitari – per i quali il vaccino è già obbligatorio – estende l’obbligatorietà anche alla dose di richiamo (la terza dose). “La vaccinazione – recita il decreto – costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e
per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”. L’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo albo professionale.
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